statuto2007

 

 

 

Proposta di legge Sulla Famglia

 

  SINTESI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
“APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29, 30 E 31 DELLA COSTITUZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FAMIGLIA”


a cura dei parlamentari
Antonio BUONFIGLIO, Angela NAPOLI, Antonio MAZZOCCHI

I risultati dell’indagine conoscitiva sulla famiglia, prodotti dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, indicano un sostanziale invecchiamento della popolazione dovuto, per lo più, al calo della natalità.

Il crollo demografico ed il conseguente “squilibrio” generazionale determinano ricadute di tipo economico -si pensi all’impatto sul sistema previdenziale- ma anche di tipo relazionale -si pensi alla proliferazione del numero delle persone sole, spesso costrette in situazioni di disagio e di precarietà-.

A ciò si aggiunga che, nella crisi del welfare, la famiglia, per un malinteso senso di sussidiarietà, rappresenta un vero e proprio ammortizzatore sociale che tempera la crisi economica e di ruolo che investe le Istituzioni.

La famiglia, dunque, non riesce più ad atteggiarsi quale moderatore sociale perché “piccola” e “vecchia”.
I risultati dell’indagine conoscitiva, inoltre, mettono in risalto lo squilibrio tra i bisogni della famiglia ed i servizi che, ad essa, lo Stato è in grado di offrire concretamente.

Da queste premesse, parte la proposta di Alleanza Nazionale, ritenendo che lo Stato, nell’individuazione dei bisogni da soddisfare e dei servizi da offrire, debba utilizzare il criterio selettivo dell’utilità sociale.
Essa assume la fisionomia di una vera e propria legge-quadro, frutto della sintesi delle numerose iniziative legislative di Alleanza Nazionale ma anche dell’esigenza di accordare tutele nuove al fine di dare concreta attuazione sia “all’interesse familiare”, che discende dagli artt. 30 e 31 della Cost., sia ai più generali principi di sussidiarietà e di solidarietà sociale.

Otre a prevedere il formale riconoscimento giuridico della famiglia, intesa come centro autonomo di imputazione di diritti e doveri a cominciare dal sistema fiscale, la proposta individua e qualifica l’interesse familiare quale interesse diffuso e collettivo in capo alle Associazioni di promozione per la famiglia.

A tali Associazioni, in particolare, oltre ad una funzione propositiva e sussidiaria, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, viene riconosciuta la legittimazione attiva nei giudizi civili ed amministrativi e di intervento in quelli penali a tutela di interessi collettivi e diffusi, analogamente a quanto previsto in materia di ambiente, di sicurezza e salute.

Viene, così, istituita e disciplinata una vera e propria azione familiare analogamente a quanto proposto per i diritti dei consumatori. Per tale motivo, il Fondo inizialmente costituito con dotazione statale -con uno stanziamento a valere sul “tesoretto”- si alimenta ordinariamente con le somme incamerate a titolo di risarcimento e/o indennità dalle Associazioni che hanno agito in giudizio a tutela dell’interesse familiare.

In sintesi la proposta, al di là del riconoscimento e della tutela dei diritti individuali, con particolare riguardo ai soggetti deboli, prevede strumenti normativi idonei a trasformare la famiglia da semplice luogo di consumo a soggetto produttore di capitale umano e sociale, senza però precostituire rendite di posizione.

La proposta di legge si suddivide in tre titoli.
Il primo enuncia ed illustra i “Principi fondamentali”, tra i quali, meritano particolare attenzione il riconoscimento giuridico della famiglia e dell’interesse familiare.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo (Scopo)
Articolo 2 (Diritto alla famiglia)
Articolo 3 (Minori)
Articolo 4 (Riconoscimento giuridico)
Articolo 5 (Regime Giuridico)
Articolo 6 (Diritti della famiglia)
Articolo 7 (Interesse familiare)


Il secondo espone le linee programmatiche attuate dalle politiche sociali in favore della famiglia nel settore abitativo, del lavoro, fiscale, di incentivo alla natalità ed educativo.

TITOLO II - POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Articolo 8 (Abitazione)
Articolo 9 (Interventi in materia di lavoro)
Articolo 10 (Incentivi alla natalità)
Articolo 11 (Accelerazione delle procedure di affidamento preadottivo e di adozione)
Articolo 12 (Quoziente familiare)
Articolo 13 (Deduzioni fiscali)
Articolo 14 (Interventi in materia di istruzione obbligatoria e di accoglienza negli asili nido)
Articolo 15 (Assistenza domiciliare dei familiari non autosufficienti)
Articolo 16 (Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico)
Articolo 17 (Semplificazione dei rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione)
Articolo 18 (Clausola di salvaguardia)

Il terzo, infine, è dedicato all’Associazionismo familiare cui sono attribuiti fattivi compiti per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nonché una nuova di azione giudiziaria modellata sulla forma delle azioni collettive.

TITOLO III - ASSOCIAZIONISMO
Art. 19 (Associazioni per la promozione della famiglia)
Art. 20 (Tutela della famiglia)
Art. 21 (Azione familiare)
Art. 22 (Fondo di solidarietà per la famiglia)
Art. 23 (Consulta Nazionale per la famiglia)
Articolo 24 (Osservatorio)
Articolo 25 (Copertura finanziaria)


Qui sotto è riportato il link alla proposta di legge (per esteso) in formato PDF
 
   
 
   

 

AN OGGI

 

 

 

ON. GIANFRANCO FINI

ON. MICHELE TRAVERSA  

 

Presidente Provinciale
Wanda Ferro

 

 

   
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